Polizze RC Spedizionieri (MTO): copertura per la pesatura dei containers

La riveduta normativa SOLAS (Safety of Life at Sea), in vigore dal 1° luglio 2016, richiede la pesatura dei container prima che vengano imbarcati su una nave. 

Offriamo una consulenza agli spedizionieri per verificare se sulle polizze RC in vigore è inclusa la copertura per la “pesatura dei containers” quando lo spedizioniere figura come “Shipper” e le eventuali soluzioni per tutelarsi da questo rischio.

L’eccedenza del peso dei containers ha avuto un ruolo determinante nell’incagliamento e rottura della nave MSC Napoli nel Regno Unito nel 2007, così come nel capovolgimento della nave Daneb, una 500-TEU feeder ship, in Spagna nel porto di Algeciras, nel giugno 2011.

Il nuovo emendamento punta a scongiurare il ripetersi di tali eventi e aumenta la sicurezza della navigazione: i calcoli di stabilità di una nave richiedono infatti l’esatta determinazione del peso dei containers.

La normativa SOLAS-VGM si applica a tutti i tipi di contenitori  e a tutti i viaggi marittimi a eccezione dei container su rotabili imbarcati su navi ro-ro in viaggi internazionali non superiore a 600 miglia e viaggi nazionali.

Oltre a  determinare la “verified gross mass” (VGM), lo “shipper” deve documentare la pesata e  comunicarla alla compagnia di navigazione. Le Guidelines definiscono lo shipper come:

legal entity or person named in the bill of lading or sea waybill or equivalent multimodal transport document as shipper and/or whom (or in whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded with a shipping company”.

Gli obblighi a carico dello shipper variano a seconda delle clausole Incoterms 2010 inserite nel contratto di compravendita internazionale, ad esempio:

  • in una vendita a condizioni CIF è il venditore che ha l’onere di ottenere, documentare e comunicare al vettore la VGM
  • in vendite con condizioni EXW o F.C.A (free of carrier), il venditore è estraneo al contratto di trasporto (i termini di resa stabiliscono che il trasporto è a carico e a rischio dell’importatore) e quindi, ai fini della normativa in esame, il compratore è shipper.

Lo shipper può delegare a terzi gli adempimenti relativi alla pesatura e alla trasmissione del dato VGM.

Lo spedizioniere, in determinati casi, può figurare come “shipper” sulla bill of lading e diventa quindi molto importante chiarire con il proprio cliente i rispettivi obblighi previsti nel contratto di spedizione.

IIn questa fase di incertezza e di revisione dei propri contratti, LC raccomanda di verificare se la propria copertura RC dello Spedizioniere contempla o esclude questo tipo di responsabilità e le relative conseguenze economiche.

Shipping document

Lo "Shipping document" è il documento di trasporto originato dallo shipper per fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, la massa lorda verificata del contenitore, sia al comandante della nave, o al suo rappresentante sia al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio.

Il dato VGM dovrà poi essere conservato, da tutte le parti coinvolte (shipper, nave, terminalista), fino allo sbarco del singolo container e, comunque, per almeno 3 mesi.

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata irregolarità nello shipping document (dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del codice penale, o nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, a carico del Comandante della nave ai sensi dell’articolo 1215 cod.nav. e a carico del terminalista ai sensi dell’articolo 1231 cod.nav.

 

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