07.01.21

Ue - Brexit: logistica e trasporti

Pubblichiamo l’abstract di una guida dedicata a logistica e trasporti  realizzata da Agenzia Ice nell’ambito della collana “Brexit in pillole per gli esportatori italiani”.

Ue - Brexit: logistica e trasporti

Il Regno Unito introdurrà controlli alle frontiere in più fasi, a partire dal 1° gennaio 2021, passando a controlli completi per tutte le merci dal 1° luglio 2021. Gli operatori commerciali che importano beni controllati (prodotti soggetti ad accisa) dovranno attenersi a tutti gli obblighi doganali a partire da gennaio 2021.

La ENS (Entry summary declaration) per le esportazioni europee verso GB non sarà richiesta da subito, ma entrerà in vigore tra 6 mesi, il 1° luglio 2021. Al contrario, l’UE chiede sin da subito, dal 1° gennaio 2021, tale documento per le merci provenienti dalla Gran Bretagna.

Importazione di merci

Nel momento in cui riceve la merce, l’importatore, sia esso britannico o europeo titolare di un’attività sul territorio britannico con relativo numero EORI UK:

  • Se utilizza le standard import procedures gli sarà accordata un’agevolazione di 6 mesi per consentire al dichiarante di inserire nei propri registri le merci importate e di ritardare la presentazione di una dichiarazione doganale completa e/o anche il versamento dell’IVA per un massimo di 6 mesi dopo l’importazione.
  • Per alcune merci controllate, potrebbe voler prendere in considerazione l’utilizzo della Customs Freight Simplified Procedure (PESC). L’importatore deve essere autorizzato per poter utilizzare questa procedura.
  • Se le merci sono in transito attraverso un altro territorio doganale o se le imprese volessero semplicemente espletare le formalità doganali lontano dal confine, potrebbero prendere in considerazione l’utilizzo delle procedure di transito / CTC - in questo caso sarà necessaria una garanzia di transito.
  • In caso di spostamento temporaneo della merce, è possibile utilizzare procedure di ammissione temporanea come i carnet ATA.

Deposito temporaneo e pre-deposito dal 1° luglio 2021

Da luglio diventeranno operativi due modelli di sdoganamento della merce a seconda della dogana di arrivo.

  1. Il temporary storage model consentirà lo stoccaggio della merce fino a 90 giorni presso un impianto di magazzinaggio temporaneo approvato dalla HMRC (HM Revenue & Custom), prima di effettuare una dichiarazione. I funzionari governativi effettueranno tutti i controlli prima che le merci vengano rilasciate. Un impianto di deposito temporaneo richiede che il collegamento dell’inventario sia operativo.
  2. Il pre-lodgement model, invece, imporrà l’inoltro della documentazione alla dogana prima che la merce esca dal territorio UE. Questo modello garantisce che tutte le dichiarazioni siano pre-depositate, quindi anticipate al versante UK prima di essere imbarcate sul lato UE, questo manterrà il flusso degli scambi pressoché costante, in particolar modo nei trasporti Roll-on/Roll-off’.

Le località di confine possono utilizzare il modello di stoccaggio temporaneo o il nuovo modello di pre-lodgement (sviluppato come alternativa per i casi in cui le località di confine potrebbero non disporre dello spazio e delle infrastrutture necessarie per gestire i regimi di stoccaggio temporaneo).

Requisiti sanitari e fitosanitari

I certificati richiesti includono certificati sanitari di esportazione (EHC) e passaporti. Hanno bisogno di un certificato fitosanitario (PC) beni quali:

  • carne e prodotti a base di carne
  • prodotti compositi
  • animali vivi
  • piante vive da piantare.

Non necessitano di alcun certificato:

  • prodotto da pianta trasformata (ad es. salsa di pomodoro)
  • prodotto da pianta confezionata (es. insalate fresche).

Dall’aprile 2021, ci saranno requisiti aggiuntivi per i prodotti di origine animale (ad esempio carne, miele, latte o prodotti a base di uova) e tutti i vegetali e i prodotti vegetali regolamentati. Questi prodotti richiederanno la pre-notifica e la relativa documentazione sanitaria, ad esempio il certificato sanitario di esportazione.

Accesso al Regno Unito

Sono previsti i servizi “punto a punto” senza restrizioni quantitative:  i camion del Regno Unito potranno raggiungere l'UE e tornare dall'UE, anche quando non caricati. Gli stessi diritti sono conferiti ai trasportatori dell'UE che viaggiano da qualsiasi punto dell'UE verso il Regno Unito e dal Regno Unito verso qualsiasi punto dell'UE.

I camion del Regno Unito e dell'UE potranno anche eseguire fino a due operazioni aggiuntive nel territorio dell'altra parte, una volta attraversato il confine UE / Regno Unito. Ciò consentirà agli autotrasportatori dell'UE che trasportano un carico nel Regno Unito di eseguire due operazioni di cabotaggio nel Regno Unito, limitando così il rischio di dover tornare nell'UE senza carico.

L'accordo prevede inoltre pieni diritti di transito attraverso i rispettivi territori (per raggiungere paesi terzi o altre parti del proprio territorio).

Gli operatori dell’UE che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell’assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio. Nel Regno Unito verrà riconosciuta una Green Card o altra prova di assicurazione auto.

Responsabilità transfrontaliere durante lo spostamento delle merci

Impresa

È responsabilità dell’impresa compilare le dichiarazioni doganali e fornire alla società di trasporti e al conducente i documenti corretti. Questo può essere fatto direttamente o tramite una terza parte, ad esempio uno spedizioniere, una società di logistica o un agente doganale.

Azienda di trasporto

L’azienda di trasporto deve garantire che il proprio autista disponga di tutte le informazioni e documenti doganali necessari e altri documenti se richiesti. L’azienda di trasporto deve inoltre assicurarsi che i propri autisti sappiano quali documenti presentare in ogni fase del viaggio, tra cui:

  • sulle ispezioni stradali prima della partenza - controlli per dimostrare la disponibilità alle frontiere
  • nei porti o nei terminal dei treni
  • alle dogane.

Conducente

Il conducente deve portare a bordo del veicolo le informazioni e la documentazione fornite dall’azienda di trasporto per tutta la durata del viaggio. Ciò include anche le informazioni e la documentazione necessarie per soddisfare i requisiti degli Stati membri dell’UE.

Fonte: Agenzia ICE

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