L’operatore logistico, esplicando la propria attività, è il custode delle merci e pertanto risponde, ai sensi di legge, per la perdita o il danno subito dalla merce custodita o lavorata e per il pregiudizio economico causato al suo proprietario per la mancata riconsegna e/o utilizzo delle stesse.
Che cosa può fare un operatore logistico per minimizzare i rischi?
La soluzione definitiva al problema sarebbe quella di prevedere nel contratto di logistica che le merci siano assicurate a cura del proprietario delle stesse, senza possibilità di rivalsa dello stesso e del suo assicuratore sull’azienda di logistica, anche in caso di “colpa grave”. Ma questa è un’eventualità difficile da realizzare, per ovvi motivi.
Gli strumenti di prevenzione e copertura di questo rischio sono in primis l’assunzione in proprio dell’onere del risarcimento (potendo contare su incalcolabili risorse); oppure il trasferimento del problema all’assicuratore.
L’unico strumento ragionevolmente valido di prevenzione e copertura del rischio assicurabile è quindi una polizza che soddisfi in pieno le esigenze di garanzia che ogni azienda ricerca per poter continuare l’attività anche dopo il sinistro.
Quali caratteristiche deve avere tale contratto?
Dovrà essere stipulato dopo un'analisi degli impegni contrattuali assunti nei confronti del proprio cliente; prevedere nell’oggetto della garanzia la precisa descrizione del rischio; nonché esprimere nelle condizioni di assicurazione le più favorevoli clausole di copertura.
Questo per quanto attiene le merci, ma l’attività dell’operatore logistico non è messa in pericolo solo dall'eventualità di dover far fronte all’indennizzo per le merci perdute o danneggiate, ma anche e soprattutto dalla necessità di sopportare oneri e spese per la perdita o il mancato utilizzo di immobili, attrezzature, personale o per far fronte alle responsabilità professionali e rivalse.
Quali rischi vanno necessariamente previsti?
E’ assolutamente necessario realizzare un piano di previdenza assicurativa che preveda la perfetta copertura di alcuni rischi (come indichiamo nella tabella) e un servizio di intervento e azione in caso di sinistro.
Rivolgendosi al mercato assicurativo con l’assistenza di un intermediario esperto del settore trasporti, le aziende possono:
- individuare correttamente il rischio assicurabile per poterlo descrivere correttamente all’assicuratore
- predisporre la proposta di assicurazione
- scegliere la miglior formula di copertura
- gestire efficacemente la pratica di indennizzo in caso di sinistro.
Rischi che non si possono non coprire
Oggetto della garanzia | Rischio assicurabile |
---|
Patrimonio aziendale | Perdita o danni di fabbricati, attrezzature e arredamento. |
Rischio Locativo | Danni alle cose utilizzate in locazione. |
Merci | Responsabilità per danni e perdite materiali subiti dalle cose prese in consegna per l’esecuzione delle attività di logistica e trasporto. Assicurazione per “conto di chi spetta” |
Errori | La responsabilità per danni patrimoniali involontariamente causati al committente in conseguenza di errori e/o omissioni commessi durante l’esecuzione dell’incarico di logistica, spedizione e trasporto |
Amministratori e dirigenti | L’azione di responsabilità intrapresa nei confronti dei vertici aziendali |
Rivalse e ricorso terzi | L’azione intrapresa da terzi o dipendenti che reclamano danni |
Costi spese e danni indiretti | Rimozione e smaltimento residui del sinistro Danni indiretti Le maggiori spese da sostenere per il proseguimento della attività dopo il sinistro |
Infortuni e viaggi | Indennità da riconoscere a personale o amministratori. |
Inquinamento | Risarcimento per danni causati all’ambiente. |
Crediti commerciali | Il mancato pagamento delle prestazioni. |
Tutela legale | Il rimborso delle spese legali per azione o di resistenza. |
A cura di Ornella Giola (01/04/2014)