L’interesse assicurabile dell’operatore logistico

L’interesse assicurabile dell’Operatore Logistico nasce per effetto della legge, o per gli impegni assunti per contratto.

Per legge

L’operatore logistico quando prende in carico la merce senza aver stabilito con il proprietario delle stesse alcun accordo o contratto di deposito, risponde, comunque, della perdita o del danno subito dalle merci durante il periodo della loro custodia, nei termini stabiliti dalla legge.

Riferimenti al  CC

  • 1766 e 1768, “il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile  con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura e che il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia”.
  • 1787,  “i magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate , a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio“
  • 2043, “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
  • 2051, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, o la forza maggiore”.

Nella sostanza, l’Operatore Logistico o il Depositario:

  1. deve risarcire il danno diretto ed indiretto, in base al valore effettivo delle merci perdute o danneggiate
  2. nulla deve in caso di evento causato da Caso Fortuito o “Forza Maggiore” o da natura stessa delle cose o da insufficienza di imballo.

Sulle definizioni di “Caso Fortuito” o “Forza Maggiore” occorre  rivolgersi alla scienza legale. Sulla base della mia esperienza, in estrema sintesi:

  • il “caso fortuito” indica un evento determinato da causa imprevedibile  (terremoto, cedimento di un ponte o di una galleria)
  • per “forza maggiore” si intende un evento determinato da forze che mi costringono ad agevolare il danno (per esempio la rapina a mano armata).

Danni conseguenziali

L’Operatore Logistico o il “Depositario” deve inoltre prevedere e sopportare tutti i rischi dei danni conseguenziali, vale a dire, a titolo di esempio:

  • spese sostenute per spegnere l’incendio
  • ricorso Terzi da incendio (vicini proprietari di altre merci presenti nei magazzini, veicoli in sosta)
  • spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro
  • conseguenze del sinistri su tutti i beni e gli impianti presenti nel magazzino
  • danni a mezzi di terzi durante le operazioni di Carico e scarico
  • maggiori spese che si dovranno sostenute per la proseguire altrove l’attività (affitto dei nuovi locali, uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati…)
  • incidenza della continuità delle spese correnti anche dopo l’incendio (canoni di locazione, stipendi, affitti)
  • perdita di profitto e clientela subita per l’interruzione della attività causata dall’incendio
  • conseguenze di inquinamento ambientale in presenza di sostanze pericolose
  • conseguenze per l’interruzione di esercizio causato al cliente (interruzione della catena di fornitura se depositari di prodotti intermedi o di materie prime; mancato arrivo sugli scaffali del supermercato; mancato vendita dei prodotti venduti on line,  ricambi per auto…).

Per contratto

In questo caso l’Interesse assicurabile dell’Operatore Logistico assume aggravante di rischio per effetto delle clausole assicurative previste dal contratto che va stipulato con consapevolezza per stabilire come e cosa assicurare.

Individuate le sorgenti del rischio, il sistema di copertura ideale del rischio assicurabile si realizza solo in presenza di accordo che preveda:

  • che l’assicurazione delle merci deve essere stipulata dall’Operatore Logistico in nome e per conto del proprietario delle stesse
  • l’impegno del proprietario delle merci a comunicare e tenere aggiornate le somme da assicurare
  • un limite di indennizzo per ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto.

Quali clausole inserire nel contratto di logistica

Fatta questa premessa, poniamo l’attenzione su alcune clausole che suggerisco di  inserire nel contratto di logistica.

Clausola per Assicurazione prevista a carico dell’Operatore Logistico

Il committente conferisce incarico a: ………………………… di provvedere in nome proprio e per conto del committente stesso, alla copertura assicurativa contro i rischi di (solo a titolo esemplificativo): Incendio, Bagnamento, Furto, Rapina.

Ricordo che il mercato consente di assicurare con formule a Rischio Nominato e All Risks danni indiretti per interruzione della catena di fornitura (ogni Rischio deve avere la sua precisa descrizione e copertura).

Tale assicurazione relativamente alla partita merci, dovrà essere stipulata per la somma che il Committente si impegna a precisare e a tenere aggiornata ai fini dell’ art. 1907 del CC (“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”).

Il committente dichiara di rinunciare a rivalersi nei confronti dell’Operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta polizza, salvo il caso di dolo.

Clausola per Assicurazione prevista a carico del Committente o proprietario delle merci

Quando il Committente pretende di assicurare in proprio le merci affidate all’Operatore Logistico, la traccia della clausola da inserire nel contratto di logistica diventa:

“Il committente provvederà ad assicurare, a sua cura e spese, le merci affidate al Depositario, contro ogni e qualsiasi danno e per i massimali da lui ritenuti congrui ed opportuni a coprire i propri rischi. Tale polizza dovrà prevedere atto di rinuncia alla rivalsa nei confronti  dell’Operatore, suoi clienti e fornitori, sottoscritto dell’Assicuratore e da consegnare all’Operatore.

Il Committente dichiara di:

  • Rinunciare a rivalersi nei confronti del Depositario  per ogni e qualsiasi danno conseguente ad Incendio, Bagnamento, Furto e Rapina che le merci dovessero subire durante il depositi presso il Depositario, anche se causati con Colpa Grave del Depositario stesso e/o suoi dipendenti
  • rimborsare al Depositario le spese di demolizione e sgombero e discarica dei residuati del sinistro che ha colpito le proprie (del committente) merci
  • rimborsare al Depositario i danni subiti dal fabbricato e contenuto nello stesso e dagli impianti verificatisi in conseguenza dell’incendio delle merci del Committente
  • tenere indenne il Depositario per ogni e qualsiasi richiesta di indennizzo o rivalsa che terzi e/o vicini potrebbero reclamare in caso di incendio delle sue (del Committente) merci
  • rimborsare al Depositario i danni da interruzione di esercizio e/o altri danni conseguenziali causati dall’incendio e bagnamento delle proprie (del Committente) merci, ivi compresi i canoni di locazione dei fabbricati /impianti e attrezzature rimasti inutilizzati in conseguenza dell’incendio
  • aver chiesto e ottenuto dal proprio assicuratore clausola di rinuncia alla rivalsa dello stesso nei confronti del Depositario, per ogni e qualsiasi danno e anche per i casi di Colpa Grave del Depositario
  • di farsi carico  e quindi di tenere indenne il Depositario di eventuali difetti di operatività della predetta clausola di rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore (deroga all’art. 1961 del CC)”.

Franco Larizza

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