Autocarro in ambito Europeo + Turchia, Iran, Marocco e Tunisia) | 8,33 DSP per Kg. lordo di merce perduta o danneggiata | CMR | 7 | 12 mesi , con le modalità previste dall’art. 32 della CMR 36 mesi in caso di dolo o colpa grave |
Nave per tutti i paesi salvo quelli di seguito indicati | DSP 2 per Kg. di merce perduta o avariata o 666,67 DSP per collo o unità di carico. Si applica il limite più elevato. | Convenzione di Bruxelles (detta anche regole del’Aya o Visby) | 3 | 1 anno. Si interrompe solo con una azione legale. Si può chiedere proroga al termine di prescrizione con dichiarazione dell’avente diritto |
Nave per i contratti sottoposti alla legge dei paesi: Austria, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cile, Repubblica Ceka Egitto, Gambia, Georgia, Guinea, Ungheria, Kenia, Libano, Lesotho, Malawi, Marocco, Nigeria, Romania, Senegal, Sierra Leone, Slovacchia, Tanzania, Tunisia, Uganda e Zambia, | DSP 2,50 per Kg. di merce perduta o avariata oppure DSP 835 per collo o unità di carico. Si applica il limite piu’ elevato | Convenzione di Amburgo 1.11.1992 | 3 |
Nave per i contratti sottoposti alla legge USA, | $ 500 per collo o unità di carico | COGSA (Carriage of Goods by Sea Act) applicabile quando è richiamata nella BL | 3 |