Attestazione Capacità Finanziaria autotrasportatori tramite Fideiussione terzi creditori

La legge 23 dicembre 2014, n° 190 prevede alcune modifiche del regolamento 1071/2009. Le Ditte iscritte da più di 2 anni all’Albo Autotrasportatori possono dimostrare la loro capacità finanziaria solo tramite Fideiussione assicurativa, finanziaria o bancaria. 

Regolamento CE  n. 1071/2009

Al fine di garantire che le imprese di autotrasporto possano rispettare gli obblighi finanziari assunti nei confronti dei clienti nel corso della loro attività, il regolamento CE  n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7) prevede il rispetto di un requisito di idoneità finanziaria. In particolare, l’impresa di autotrasporto deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale proprio (capitale + riserve) pari o superiore a:

  • 9.000 euro per il primo autoveicolo
  • a cui devono essere aggiunti 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (i rimorchi e i semirimorchi non rientrano nel computo).

In deroga, l’impresa di autotrasporto può garantire il rispetto del requisito dell’idoneità finanziaria “mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione. inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi”.

Novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n° 190

Il comma 251 dell’art. 1 prevede che:

“Le nuove imprese che, a decorrere dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,  presentano  domanda  di  autorizzazione all'esercizio della professione  di  trasportatore  su  strada  hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto  forma  di  assicurazione  di  responsabilità  professionale, limitatamente ai  primi  due  anni  di  esercizio  della  professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11  del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

A decorrere dal terzo anno  di  esercizio  della professione,   la   dimostrazione   del   requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente:

  • con  la  modalità  prevista dall'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del  Capo  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  28 novembre 2011
  • oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto  forma di garanzia fideiussoria  bancaria  o  assicurativa

Le  polizze  di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate  alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state  autorizzate  all'esercizio  della professione di trasportatore su strada  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge ai  fini  della  dimostrazione del requisito  dell'idoneità  finanziaria,  sono  valide  fino  alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o  espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo”.

I nostri servizi

Nel mondo assicurativo le fidejussioni a garanzia della Attestazione della Capacità Finanziaria degli Autotrasportatori sono difficili da reperire e differiscono da quelle bancarie perché non impongono vincoli particolari sui conti correnti per cui per l’Assicurato questo rappresenta un vantaggio.

LC Larizza Consulting, grazie ad alcuni accordi con importanti assicuratori internazionali, è tra i pochi Broker a poter fornire questa tipologia di fidejussioni, già accettate dalle varie Motorizzazioni Civili. 

Per richiedere una quotazione invia la seguente documentazione utile per la valutazione del rischio:

  • Visura Camerale
  • Ultimo bilancio disponibile
  • Numeri mezzi per cui si richiede l’Attestazione della Capacità finanziaria
  • Somma da garantire.
Home page

LC srl - Larizza Consulting Insurance Broker

C.F. |  P. Iva 12856170159
Sede legale ed operativa: Via Monte Rosa, 19 - 20149 Milano
Tel. 02 34537790 | Fax 02 34537695 | E-mail: info@larizzaconsulting.it

PECinfo@pec.larizzaconsulting.it

Intermediario soggetto al controllo dell’IVASS

Numero Iscrizione Registro RUI:
B000070982 del 05/03/2007|

www.ivass.it