18.06.20

Analisi Polizza RC prodotto

Analisi e commento delle principali clausole in uso nel mercato assicurativo italiano: deroghe e estensioni.

Analisi Polizza RC prodotto

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Testo Standard

Deroga o modifica

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

 

Questa polizza viene assunta previa valutazione, da parte dell’assicuratore, di un questionario in cui  viene descritto il rischio da assicurare.

In caso di sinistro, qualora le rilevanze peritali non corrispondessero alle informazioni riportate nelle dichiarazioni di polizza o su questionari, potresti incorrere nel rischio di mancata o parziale liquidazione del sinistro.

 

Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

Testo Standard

Deroga o modifica

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Il limite temporale è troppo breve e quindi va derogato.

 

Diritto di recesso

Testo Standard

Deroga o modifica

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa verrà rimborsata all’Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.

Qualora sia l’Assicurato a recedere, l’Impresa avrà diritto a trattener il premio relativo all’annualità in corso al momento del recesso.

Il limite temporale del preavviso di 30 giorni è troppo breve e potrebbe mettere in crisi la definizione della nuova copertura. Elevare almeno a 60gg.

 

Descrizione del rischio

Testo Standard

Deroga o modifica

Produzione di ….. (normalmente vengono riportate sigle che richiamano elenchi di merci prestampati).

Personalizzare al massimo e precisare sempre le qualifiche che l’azienda riveste: Produttore | Rivenditore | Commerciante.

Oggetto dell’assicurazione

Testo Standard

Deroga o modifica

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da prodotti difettosi - prodotti risultanti in polizza e per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

… di danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall’Assicurato stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per danneggiamenti a cose, diverse dai prodotti e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 224.

Danni al prodotto finito

L’assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti, provochino a altro componente o ai prodotti finiti, anche se i danni consistano in inidoneità all’uso per il quale il prodotto finito era destinato.

Danni indiretti

L’assicurazione comprende, altresì, entro il limite indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

A titolo  esemplificativo ricordiamo che sono considerati “difetto dei prodotti”:

  1. gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti
  2. gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell’Assicurato
  3. i vizi e/o le difformità dei materiali e/o delle sostanze utilizzati
  4. l’impiego e/o l’utilizzo di materiali e/o di sostanze non idonee
  5. i difetti e/o gli errori di installazione, collaudo, prova, dimostrazione, anche se eseguiti da terzi incaricati dall’Assicurato purché il danno si verifichi dopo la consegna
  6. gli errori nelle istruzioni scritte per l’uso
  7. i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

Esclusioni

Testo Standard

Deroga o modifica

Sono esclusi dall’assicurazione:

  1. le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto
  2. le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore
  3. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti
  4. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
  5. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalle Società
  6. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusone nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
  7. i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
  8. i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti o composti da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e qualsiasi prodotto a base di tabacco
  9. derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari)
  10. i danni conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale.

Naturalmente l’assicuratore si riserva di applicare altre  specifiche esclusioni in relazione alla natura del prodotto da assicurare, per esempio  Cosmetici, Protesi, Farmaci, Vaccini, Armi, Prodotti software

Ritiro dal mercato:

  1. dei prodotti descritti in polizza destinati al consumo finale
  2. dei prodotti di Terzi nei quali i prodotti assicurati siano entrati a far parte quali componenti.


Danni da inquinamento


L’assicurazione comprende i danni da inquinamento dell’atmosfera, delle acque e dei terreni, derivante da guasti o rotture accidentali dei prodotti assicurati. La garanzia viene prestata, con la franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza, nell’ambito del massimale di polizza, di un importo pari al 30% del massimale stesso.


Difetti di manutenzione e riparazione


L’assicurazione viene estesa nell’ambito del massimale di polizza ai danni a Terzi causati da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione eseguiti dall’Assicurato in relazione ai prodotti descritti in polizza, purché tali danni si siano verificati dopo l’ultimazione dei lavori.

La presente estensione non comprende:

le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito

le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l’esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore

i danni alle cose che sono o sono state installate, mantenute, riparate o lavorate.

 

 

Limiti di indennizzo

Testo Standard

Deroga o modifica

€ =     per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite o che abbiano subito danni a cose,  con il limite di:

€ =    per i danni derivanti da interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi (danni indiretti)

€ =    per i danni al prodotto finito.

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso dell’Impresa per ogni sinistro, in nessun caso l’Impresa risponderà per somme superiori a due volte il massimale per sinistro:

a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’anno - nell’intero periodo di assicurazione

b) per sinistri in serie (più sinistri dovuti a uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti).

Valutare attentamente il limite della somma assicurata per le singole garanzie.

Attenzione al massimale  per più sinistri.

Verificare che le spese legali siano ammesse in aggiunta al massimale (le spese legali di difesa sono in aggiunta al massimale).

 

Inizio e termine della garanzia

Testo Standard

Deroga o modifica

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

 

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei prodotti, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

In caso di sinistro in serie, la garanzia si estende ai sinistri della stessa serie avvenuti o denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di risarcimento previsti in polizza.

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara che né lui né un suo legale rappresentante o dirigente o responsabile, sono a conoscenza di circostanze o di situazioni esistenti o di fatti o eventi già accaduti, che possano determinare una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente polizza stessa.

Chi sono i Terzi?

Testo Standard

Deroga o modifica

Non sono considerati Terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente

b) il dipendente dell’Assicurato che subisca il danno in relazione all’attività lavorativa

c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall’Assicurato o dai suoi legali rappresentanti, in questo modo viene assicurato anche il dipendente.

 

Validità territoriale

Testo Standard

Deroga o modifica

L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA e Canada), e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in USA e Canada lo scoperto è quello specificatamente indicato in polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

Esportazione occulta in USA, Canada e Messico

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in Usa e Canada, purché provocati da prodotti consegnati e venduti nei territori di qualsiasi paese del mondo, esclusi Usa, Canada e Messico e conseguenti a vendite eseguite da Terzi all’insaputa dell’Assicurato stesso (esportazioni indirette, esportazioni occulte).

Vendor’s Liability

La garanzia Rc Prodotti si intende estesa anche alla responsabilità civile derivante ai nominativi sotto elencati* solo e unicamente nella loro qualità di venditori e distributori negli USA, loro territori e loro possedimenti e Canada, dei prodotti fabbricati dall’Assicurato e garantiti dalla presente polizza.

Esportazione diretta in USA e Canada

L’assicurazione vale anche per i prodotti consegnati negli USA e Canada, nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con lo stesso assicuratore e per danni ovunque avvenuti.

Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali Società collegate, consociate o partecipate dell’Assicurato, ubicate negli USA e in Canada. La presente estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione della franchigia di € = per ogni sinistro.

*Elenco dei venditori assicurati

Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Testo Standard

Deroga o modifica

L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato  in proporzione al rispettivo interesse. L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Non esiste possibilità di modificare questa clausola.

E’ opportuno considerare il termine fino a quando ne ha interesse, nel senso che se l’assicuratore ritiene che il sinistro non ricade tra i rischi assicurati potrebbe decidere di non assumere la difesa legale del cliente.

La copertura di questo rischio si attua efficacemente solo con la stipula di una Polizza Spese Legali ad hoc.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI

Oggetto dell’assicurazione

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato:

a) dei prodotti descritti in polizza destinati al consumo finale

b) dei prodotti di Terzi nei quali i prodotti assicurati siano entrati a far parte quali componenti.

Il tutto dopo la loro consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988 n. 224 purché si verifichi una delle seguenti circostanze:

  • i prodotti oggetto del ritiro abbiano cagionato danni a Terzi per morte, lesioni corporali e/o danneggiamenti a cose a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei prodotti descritti in polizza
  • documenta possibilità che quanto espresso al precedente punto  possa verificarsi
  • ordine dell’autorità disposto perché i prodotti dell’Assicurato, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

Art.2 Inizio e termine della garanzia

L’assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati durante lo stesso periodo.

Art. 3 Danno indennizzabile

L’assicurazione vale esclusivamente per:

  • le spese sostenute dall’Assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dalle autorità
  • le spese connesse al trasporto ad eccezione di quelle sostenute per l’eventuale smontaggio dei prodotti difettosi già installati
  • le spese necessarie per la distruzione dei prodotti semprechè quest’ultima sia avvenuta per ordine delle autorità.

È comunque escluso il controvalore dei prodotti.

Art. 4 Estensione territoriale

L’assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualunque Paese (esclusi U.S.A. e Canada) e per le operazioni di ritiro ivi effettuate.

Art. 5 Limiti di indennizzo

La presente estensione di garanzia viene prestata con i seguenti massimali:

€  per i prodotti di cui alla lettera a) e b) dell’art. 1) oggetto dell’assicurazione  indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall’Assicurato o da Terzi nello stesso periodo.

Art. 6 Scoperto obbligatorio

L’assicurazione è prestata con l’applicazione dello scoperto a carico dell’Assicurato  dell’importo di ciascun indennizzo con il minimo di € .

Franco Larizza

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