Gli incoterms® possono essere suddivisi per famiglie. I termini aventi la medesima lettera iniziale sono accumunati da obbligazioni similari. Nella pubblicazione Incoterms 2020 sono presenti quattro gruppi di rese: un termine E, tre termini F, quattro termini C e tre termini D.
- Il Termine E, EXW (Ex Works), rappresenta la resa con minori obbligazioni per l’esportatore.
- I termini F, FCA (Free Carrier), FOB (Free On Board), FAS (Free Alongside Ship) pongono l’obbligazione del trasporto principale a carico dell’importatore (tranne un caso che riguarda l’intero trasporto).
- I termini C, CFR (Cost and Freight), CIF (Cost Insurance and Freight), CPT (Carriage Paid To) e CIP (Carriage Insurance Paid To) sono caratterizzati dall’esistenza di due punti “critici” non coincidenti tra loro (obbligazione di costo, passaggio dei rischi di danneggiamento della merce dal venditore al compratore).
- I termini D, DAP (Delivered At Place), DPU (Delivered Place Unloaded), DDP (Delivered Duty Paid) sono le rese con maggiori obbligazioni per l’esportatore.
Cambiamento dell’obbligo assicurativo nella regola CIP
Tra i maggiori cambiamenti della pubblicazione Incoterms 2020® rispetto alla pubblicazione precedente troviamo il cambiamento dell’obbligo assicurativo nella regola CIP.
Nelle regole Incoterms 2010®, l’obbligazione A3 (assicurazione), sia per la resa CIF che CIP, imponeva al venditore l'obbligo di “ottenere a proprie spese un'assicurazione del carico conforme almeno alla copertura minima prevista dalle Clausole (C) delle Institute Cargo Clauses (Lloyd's Market Association/International Underwriting Association "LMA/IUA") o clausole simili”.
L’Institute Cargo Clauses (C) fornisce copertura per una serie di rischi elencati, soggetti a inclusioni dettagliate; l’Institute Cargo Clauses (A), invece, copre “tutti i rischi”, questa volta soggetti a esclusioni dettagliate.
Negli Incoterms® 2020, l’obbligazione assicurativa:
- per un termine C è stipulare una Institute Cargo Clauses (A)
- per il termine CIF l’obbligo rimane invariato Institute Cargo Clauses (C).
Utilizzo FCA con lettera di credito
In caso di trasporto marittimo, l’esportatore potrebbe avere l’esigenza di ottenere una B/L con dicitura “on board” per presentarla ad una banca a fronte di un credito documentario.
Tale possibilità è ora prevista dall’ultima versione degli Incoterms®, purché espressamente indicata nel contratto e a patto che vi sia disponibilità da parte dello spedizioniere/compagnia di navigazione di emettere il documento come indicato.
Prima di utilizzare la resa FCA, avendo come pagamento in tutto o in parte una lettera di credito, vanno però affrontati alcuni elementi critici.
Gli Incoterms 2020® prevedono che il vettore (compagnia di navigazione) incaricata dal compratore, sebbene estraneo al contratto tra compratore e acquirente, assuma obbligazioni per consentire al venditore di poter presentare una L/C (letter of credit). Gli Incoterms, tuttavia non prevedono, qualora il vettore non effettui quanto pattuito, nessun diritto di rivalsa sullo stesso.
Inoltre, esiste un rischio gravante sull’esportatore che appare come “shipper” in una B/L ‐ pur avendo pattuito contrattualmente una resa FCA: in caso di mancato ritiro della merce al porto di arrivo, nonostante il pagamento della somma indicata, ad esempio nel credito documentario dietro presentazione dei documenti, questi sarebbe tenuto a pagare le eventuali spese di nolo e sosta.
Fonte: Guida agli Incoterms 2020 (Unioncamere Lombardia)