27.09.16

Insolvenza della compagnia marittima e risvolti assicurativi

L’insolvenza nelle assicurazioni trasporti è regolamentata, per la stragrande maggioranza, dalle Institute Cargo Clauses che presentano però alcune differenze a seconda dell’edizione richiamata nelle condizioni generali di polizza. 

Insolvenza della compagnia marittima e risvolti assicurativi

Queste clausole possono inoltre essere modificate / estese mediante trattativa con gli assicuratori.

Le merci sono coperte da assicurazione?

L’insolvenza nelle assicurazioni trasporti è regolamentata, per la stragrande maggioranza, dalle Institute Cargo Clauses che presentano però alcune differenze a seconda dell’edizione richiamata nelle condizioni generali di polizza. Queste clausole possono inoltre essere modificate / estese mediante trattativa con gli assicuratori.

Focalizzandoci sulla questione dell’inadempienza finanziaria della compagnia marittima è molto importante precisare che chi utilizza ancora le vecchie Institute Cargo Clauses ed. 01.01.1986 (A - cl. 252 / B – cl. 253 / C – cl. 254), purtroppo ancora molto diffuse sul mercato nazionale, sarà penalizzato rispetto a chi assicura le proprie merci mediante le più recenti I.C.C. ed. 01.01.2009 (A – cl. 382 / B – cl. 383 / C – cl. 384) infatti il punto 4.6 delle esclusioni di polizza prevede rispettivamente:

Institute Cargo Clauses  Ed 01.01.82 (A-B-C) 
Ed. 01.01.1986 (A - cl. 252 / B - cl. 253 / C - cl. 254)
Institute Cargo Clauses
Ed. 01.01.2009 (A – cl. 382 / B – cl. 383 / C - cl. 384)
4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel.4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage.
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract

Traduzione libera

4.6 perdite danni o spese derivanti da insolvenza morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori della nave

Traduzione libera

4.6 perdite, danni o spese causati da insolvenza o inadempienza finanziaria degli armatori, gestori, noleggiatori, od operatori della nave se, al momento della caricazione sulla nave della merce assicurata, l'Assicurato aveva conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, secondo l’ordinario corso degli affari, che tale insolvenza o inadempienza finanziaria avrebbe potuto impedire la normale prosecuzione del viaggio.

Questa esclusione non trova applicazione nel caso in cui la presente assicurazione sia stata ceduta alla parte che domanda l’indennizzo ai sensi della stessa e che abbia acquistato o promesso di acquistare la merce assicurata in buona fede in virtù di un valido contratto

Quindi, in caso di danni/perdite alle/delle merci, chi è assicurato con la versione 01.01.1986, a meno di una specifica deroga quale ad esempio la “Insolvency Exclusion Clause”, non vedrà riconosciuto dall’Assicuratore alcun rimborso.

Danni da Ritardo o Sequestro

Il ritardo, se non specificatamente trattato ed approvato dagli assicuratori, è escluso dalle garanzie delle Institute Cargo Clauses - tutte le versioni – (esclusione 4.5) pertanto anche eventuali spese conseguenti al ritardo sono escluse.

Quanto appena descritto vale anche per i casi di cattura o sequestro delle merci in quanto specifica esclusione delle I.C.C. al punto 6.2.

Quanto dura e dove termina la copertura?

In base a quanto stabilito ai punti 8.1.1 / 8.1.4 / 9. delle I.C.C la copertura cessa una volta che la merce viene scaricata in un porto o in un luogo (ad es. deposito) anche diverso da quello indicato in polizza.

Qualora la merce fosse ancora in viaggio e l’Assicurato volesse coprirsi per eventuali trasbordi/prosecuzioni occorrerà che lo stesso dia pronta comunicazione agli Assicuratori i quali verificheranno se sarà possibile concedere tale estensione mediante l’addebito di un sovra-premio.

Spese di inoltro a destino (forwarding charges) e spese di salvataggio sono rimborsabili?

Le spese di inoltro a destino e le spese di salvataggio sono rimborsabili solo se conseguenti a un rischio garantito pertanto, se saranno conseguenti al ritardo, tali spese non potranno essere risarcite.

Ricordiamo che quanto analizzato va applicato ai singoli casi e contratti assicurativi che nel settore trasporti possono avere delle significative personalizzazioni quindi con possibili deroghe / limitazioni da parte degli assicuratori.

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