In effetti il contratto di vendita Franco Fabbrica (Ex Work) o Fob prevede che, dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore, risultino trasferiti all’acquirente tutti i rischi di perdita o danno delle stesse.
Così pure l’Art. 1510 del Codice civile prevede che, in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trova al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Le rese Ex Work o FOB sono efficaci solo nel caso in cui la consegna delle merci avvenga contestualmente al pagamento della fattura.
Diversamente, se il contratto di vendita con resa Ex Work o FOB prevede il pagamento dilazionato rispetto alla consegna della merce, nel caso in cui la stessa non pervenisse a destino, è opportuno prevedere difficoltà nell’incasso della fattura, per intervenuta difficoltà economica dell’acquirente.
In questa ipotesi, anche se il venditore è dalla parte della ragione, dovrà comunque intraprendere azioni legali per esigere il pagamento del proprio credito, complicate dal fatto di dover agire in un paese straniero.
Quindi, se le merci vengono consegnate senza incasso del corrispettivo valore, si consiglia al Venditore, di assicurare le merci, poiché:
- non esiste alcun obbligo in capo all’acquirente di assicurare le merci acquistate
- l’acquirente potrebbe dimenticarsi di assicurare le merci
- l’assicurazione stipulata dall’acquirente potrebbe risultare non efficace a coprire il sinistro occorso, ponendo l’acquirente in difficoltà a onerare nei termini stabiliti il saldo della fattura
La soluzione al problema è che il venditore tratti con il proprio assicuratore una specifica clausola del seguente tenore.
“Interesse del Venditore”
La garanzia si intende prestata a prescindere dai termini effettivi di resa o consegna delle merci, anche quando cioè, per condizioni di acquisto e/o vendita, il rischio o l’onere dell’assicurazione fosse a carico del Compratore/Ricevitore. In questo caso, per ottenere il risarcimento, la Ditta Contraente dovrà esibire agli Assicuratori prova che il cliente:
- non ha pagato la fattura di vendita per mancata consegna (totale o parziale) delle merci
- non ha coperto di assicurazione le merci perdute o danneggiate.
Resta inteso e stabilito che la Ditta Contraente dovrà:
- fare salvi tutti i diritti degli Assicuratori, nei confronti dei vettori e/o terzi
- restituire agli Assicuratori l’indennizzo percepito in eccesso qualora ottenesse in tutto o in parte, il pagamento della fattura di vendita.