22.04.22

Nuova disciplina del contratto di trasporto e spedizione

Il Dl 6 novembre 2021, n 152 entrato in vigore il 7/11/2021 integra e modifica alcuni articoli del Codice Civile che regolano il contratto di spedizione e trasporto.

Nuova disciplina del contratto di trasporto e spedizione

Art. 1696 del C. C.

Calcolo del danno in caso di perdita o avaria della cosa trasportata
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali CMR (8,33 DSP) La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la predita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Nuova versione
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali TERRESTRI ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali TERRESTRI, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, semprechè ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere in ogni caso superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Le disposizioni dei commi primo secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la predita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 1737  del C. C.

Disciplina del contratto di Spedizione
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Nuova versione
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza , in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1739 del C. C.

Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Nuova versione
Nella esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere alla assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1741 del C. C.

Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte , ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nuova versione
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell'ipotesi di perdita o avaria  delle  cose  spedite, si applica l'articolo 1696.

FonteGU Serie Generale n. 265 del 06-11-2021

Home page

LC srl - Larizza Consulting Insurance Broker

C.F. |  P. Iva 12856170159
Sede legale ed operativa: Via Monte Rosa, 19 - 20149 Milano
Tel. 02 34537790 | Fax 02 34537695 | E-mail: info@larizzaconsulting.it

PECinfo@pec.larizzaconsulting.it

Intermediario soggetto al controllo dell’IVASS

Numero Iscrizione Registro RUI:
B000070982 del 05/03/2007|

www.ivass.it