Il proprietario della merce all’atto della stipula del contratto di trasporto o di deposito, si pone questo quesito: “Ma perché devo spendere dei soldi per assicurare un rischio che si manifesta per fatto o colpa altrui e, comunque, durante l’affidamento a terzi?”
La risposta è: Perché ne ha interesse!
Per argomentare i ragionamenti che portano a questa conclusione è utile distinguere tra rischi di trasporto e rischi di deposito.
1) Durante il trasporto
L’interesse ad assicurare le merci durante il loro trasporto trae origine da queste fonti:
- Il Contratto di compravendita
- Il limite di indennizzo concesso dalla legge al Vettore
- Il contributo di “Avaria Generale”
- La consegna della merce senza l’incasso del corrispettivo suo valore
- Il danno indiretto per mancata consegna delle merci
Interesse contrattuale
E’ il più immediato da analizzare perché stabilito dal Contratto di compravendita delle merci. A tale proposito ricordiamo l’importanza dei termini INCOTERMS 2010, i quali, se sottoscritti, stabiliscono la ripartizione delle responsabilità, dei costi e dei rischi tra venditore e compratore nell’ambito internazionale.
Ricordiamo, per motivi di sintesi, solo i principali agli effetti assicurativi:
- EX WORK (vieni a prenderti la merce al mio magazzino)
- FOB - Free On Board (Franco a bordo)
- CIF - Cost Insurance Freight (Costo, assicurazione e nolo - Porto arrivo o destino).
Interesse per il limite di indennizzo concesso al vettore
E’ opportuno assicurare la merce durante il trasporto affidato allo spedizioniere Vettore (1741 CC), perché in mancanza di precise istruzioni, non è tenuto a farlo (1749 CC).
Inoltre le leggi (1693 CC) e/o convenzioni che regolano il trasporto concedono allo stesso:
- un limite di rimborso previsto sempre in tot al Kg, salvo in alcuni casi la “Colpa grave” dello stesso, comunque da accertare legalmente
- l’esclusione di responsabilità nel caso in cui lo spedizioniere/vettore dimostri che il sinistro si è verificato per “Caso Fortuito o di Forza maggiore”.
Interesse per il contributo di avaria generale
L’Avaria generale è disciplinata dal Codice della navigazione Artt. 302, 469, 526 e 537 e dalla YAR (Regole di York e Anversa).
Riguarda le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della nave e del carico.
Devono contribuire alle predette spese tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario del carico.
Interesse per la consegna della merce senza l’incasso del suo corrispettivo valore
Mi riferisco alla merce resa “EX WORK o FOB” - Interesse del Venditore.
Nella pratica quotidiana, chi vende merci con termini di resa EX WORK (Franco Fabbrica) o FOB si ritiene esonerato dal sostenere il costo di una propria assicurazione.
In effetti, i contratti di vendita Franco Fabbrica (EX WORK) o FOB prevedono che, dal momento in cui le merci vengono consegnate al vettore, risultino trasferiti all’acquirente tutti i rischi di perdita o danno delle stesse.
Questo è effettivamente vero solo nel caso in cui la consegna delle merci avvenga contestualmente al pagamento della fattura.
Diversamente, se il contratto di vendita con resa Ex Work o FOB prevede il pagamento dilazionato rispetto alla consegna della merce, è legittimo prevedere che, nel caso in cu la stessa non pervenisse a destino, risulterà difficile pretendere l’incasso della fattura, per intervenuta difficoltà economica dell’acquirente o, peggio, per sua malafede.
Quindi occorre, prudenzialmente pensare a stipulare l’assicurazione trasporti, utilizzando una apposita Clausola definita “Contingency”.
Interesse del Venditore
La garanzia si intende prestata a prescindere dai termini effettivi di resa o consegna delle merci, anche quando cioè, per condizioni di acquisto e/o vendita, il rischio o l’onere dell’assicurazione fosse a carico del Compratore/Ricevitore, Cliente.
In questo caso, per ottenere il risarcimento, la Ditta contraente dovrà esibire agli Assicuratori prova che il predetto Compratore/Ricevitore, cliente:
- non ha pagato la fattura di vendita per mancata consegna (totale o parziale) delle merci
- non ha coperto di assicurazione le merci perdute o danneggiate.
Resta inteso e stabilito che la Ditta contraente dovrà:
- fare salvi tutti i diritti degli Assicuratori, nei confronti dei vettori e/o terzi
- restituire agli Assicuratori l’indennizzo percepito in eccesso, qualora ottenesse in tutto o in parte il pagamento della fattura di vendita.
Danno indiretto per la mancata consegna della merce
Facile immaginare che in conseguenza di un sinistro verificatosi durante il trasporto, oltre al danno subito per la mancata consegna della merce, emerge il danno indiretto, vale a dire:
- la perdita di profitto per la mancata vendita, se l’assicurazione è stata stipulata da chi ha acquistato la merce
- penali per ritardo di consegna al fornitore eventualmente previsti dal contratto di vendita se trattasi di componente intermedio di un prodotto finito o componente di impianto.
2) Durante il deposito
L’interesse ad assicurare le merci durante il loro deposito presso Terzi (in semplice deposito o per contratto di Logistica, trae origine da queste fonti:
- Le circostanze esimenti la responsabilità del Depositario
- Il danno indiretto per la mancata consegna al destinatario (mancata vendita, perdita di profitto) o per la causata interruzione della supply chain.
Circostanze esimenti la responsabilità del depositario
Pur prevedendo l’art. 1766 che il depositario deve riconsegnare le merci nello stesso stato in cui si trovava, siamo pur sempre in tema di contratto di Responsabilità e perciò anche in questo caso vige l’esclusione di responsabilità per il Caso Fortuito o Forza Maggiore, con l’aggravante che in questo caso spetta al danneggiato l’onere della prova 2697 CC.
Danno indiretto per la mancata consegna della merce o interruzione della supply chain
Facile immaginare che in conseguenza di un sinistro verificatosi presso terzi oltre al danno subito per la mancata consegna della merce emergerà il danno Indiretto, vale a dire:
- le spese necessarie per il reperimento delle materie prime o il rifacimento del prodotto
- la perdita di profitto per la mancata vendita
- penali per ritardo di consegna al fornitore se trattasi di componente intermedio di un prodotto finito o componente di impianto.
Terminata l’analisi dell’interesse assicurabile del proprietario della merce, cerchiamo di capire come si deve assicurare e chi può assicurare?
Come assicurare?
Sul come assicurare, cioè sulla illustrazione dei metodi e delle condizioni ideali di assicurazione, lascio la parola a chi tali condizioni le detta e le scrive, cioè all’Assicuratore.
In qualità di Broker - cioè di rappresentante degli interessi dell’Assicurato - mi preme raccomandare di leggere attentamente la Polizza al fine di rilevare se le clausole regolanti soddisfano in pieno le esigenze di copertura della merce durante il suo trasporto o deposito:
- Oggetto della Garanzia previsto dal contratto (cosa assicura la polizza?)
- Rischi Assicurati
- Validità territoriale
- Condizioni di Assicurazione, cioè come opera la Polizza a proposito di: criterio di indennizzo, massimale, Franchigie / Scoperti
- Forma della Assicurazione (Valore Intero – I Rischio Assoluto)
- Durata della garanzia
Chi può assicurare?
Per quanto riguarda la stipula della Polizza consiglio di prevedere, nel contratto di spedizione o di trasporto, che l’onere assicurativo venga posto a carico dello Spedizioniere e dell’Operatore logistico perché, prevedibilmente solo loro hanno il controllo effettivo del rischio e la facoltà di intervenire in prima persona in caso di sinistro, a tutto vantaggio della velocità di liquidazione del sinistro.
Si eviteranno inutili duplicazioni del premio, perché comunque l’operatore Logistico o lo spedizioniere dovrà comunque coprire il proprio rischio di Responsabilità professionale, nei termini stabiliti:
- per lo spedizioniere, dalle leggi convenzioni regolanti l’attività di trasporto e spedizione
- per il depositario e/o operatore logistico l’art.1766 del Codice civile il quel prevede l’obbligo di restituzione in natura.
Naturalmente il proprietario della merce dovrà pretendere copia della Polizza di assicurazione stipulata per proprio conto, la certezza della sua validità e quindi regolarità del pagamento del premio.