L’assicurazione stipulata copre l’effettivo valore delle merci di terzi presenti in magazzino, rispetto agli impegni assunti con il cliente (vedi Art. 1907 del CC)?
In caso contrario è bene imporre al cliente la dichiarazione e l’aggiornamento dei valori.
La partita “merci varie di terzi” prevede la dicitura “escluse le merci altrimenti assicurate” ?
Per evitare l’applicazione della regola proporzionale - ex art. 1907 - nel calcolo della pre - esistenza.
Consistenza del massimale della garanzia Ricorso Terzi?
La copertura quale estensione ha?
- Danni conseguenziali a tutti gli eventi assicurati
- Guasti cagionati dai “soccorritori“
- Danni alle merci causata da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- Costo materiale del materiale e delle operazioni occorrenti al rifacimento degli archivi
- Perdita economica o di profitto, causata da “interruzione di esercizio” per il tempo necessario a riprendere l’attività
- Spesa sostenuta per il trasferimento temporaneo delle produzioni/commercio / deposito in altre sedi
- Spese comunque correnti e non rinunciabili (es canoni di locazione /leasing/ stipendi /contributi)
- Spesa sostenuta per la demolizione e/o sgombero dei residuati del sinistro
- Spesa sostenuta per rimuovere e ricollocare merci ed enti mobili assicurati
- Spese sostenute per lo smaltimento dei residuati del sinistro, calcolata in relazione al costo medio di smaltimento dei prodotti tenuti in deposito
- Richiesta danni che potrebbe pervenire da terzi danneggiati da frammenti o parti di fabbricato sollevati dal vento e fatti cadere su cose o persone
- Possibilità di proseguire l’attività senza dover attendere la conclusione delle operazioni Peritali
- Possibilità di nominare un perito di parte e di veder riconosciute a rimborso le relative spese
- Concessione di un anticipo sull’indennizzo in acconto allo stesso entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro
- Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile
Siamo a tua disposizione per eventuale verifica e controllo delle Assicurazioni in essere.
Se Conduttori del magazzino
Se non proprietari dell’immobile, valutare l’opportunità di assicurare, invece del solo Rischio Locativo, il fabbricato come “Fabbricato di proprietà di terzi”, al fine di avere , in caso di sinistro, il controllo diretto dell’indennizzo per le operazioni di ripristino del fabbricato, senza attendere l’intervento del proprietario.
Provvedere ad assicurare alla partita Macchinario, Attrezzature Impianti, anche quelle di proprietà di terzi compreso il proprietario dell’immobile.
Nel caso in cui, per contratto, l’assicurazione delle merci risultasse a carico Depositante, prevedere la seguente clausola di Assicurazione.
Assicurazione a carico del depositante
Clausola di Responsabilità e Assicurazione
Il Committente (proprietario delle merci) provvede ad assicurare, a sua cura e spese, le merci affidate al Depositario (Operatore Logistico), contro ogni e qualsiasi danno e per i massimali da lui ritenuti congrui e opportuni a coprire i propri rischi. Tale polizza dovrà prevedere atto di rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore nei confronti dell’Operatore (1916 CC) anche nel caso di colpa grave. Inoltre,
Il committente dichiara di:
- rinunciare a rivalersi nei confronti dell’Operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta assicurazione
- rimborsare all’operatore tutte le spese sostenute per: spegnere l’incendio e mettere in sicurezza i locali; demolire, sgomberare e trasportare alla idonea discarica i residuati del sinistro che ha colpito le proprie merci, trasferire e ricollocare le cose i materiali sostituiti
- tenere indenne il Depositario di ogni e qualsiasi danno o spesa reclamato da Terzi in conseguenza di incendio delle merci del committente
- tenere indenne il depositario delle conseguenze dell’eventuale danno ambientale
- corrispondere al depositario tutte le maggiori spese sostenute dal depositario per proseguire la propria attività, ad esempio: Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale e di collaboratori esterni; l’affitto dei nuovi locali utilizzati per il trasferimento temporaneo dell’attività e i relativi costi di trasferimento, l’incidenza della continuità delle spese correnti (canoni di locazione, stipendi, affitti) anche dopo l’incendio.
Il committente si impegna infine a fornire copia della Polizza e della Appendice di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei termini stabiliti in questa clausola e dimostrazione di ogni loro rinnovo a ogni scadenza della stessa.