02.03.22

Proteggere le merci deperibili dal rischio mancato freddo

Come assicurare le merci deperibili, durante il loro trasporto o deposito, contro i rischi di mancata refrigerazione o conservazione?

Proteggere le merci deperibili dal rischio mancato freddo

Se il vettore non rispetta la catena di fornitura del freddo, perché ha sbagliato a impostare il termostato, oppure ha lasciato la merce per un certo periodo al di fuori della cella frigorifera, è possibile ottenere l’indennizzo dall’assicuratore? La risposta è: normalmente, NO!

Le polizze del ramo trasporti e depositi, senza opportuna deroga, escludono infatti la copertura dei rischi di mancata refrigerazione, o conservazione delle merci (mancato freddo). Le clausole scritte per estendere la copertura presentano particolarità che vanno attentamente considerate per evitare problemi in caso di sinistro.

Regolamentazione della copertura prestata per le merci deperibili

L’Assicurazione è prestata contro i rischi di:

  • guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero
  • eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti evidenti sull’autocarro, container o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci
  • incendio/esplosione
  • arenamento, incaglio, affondamento, o capovolgimento della nave o natante
  • urto, ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto
  • collisione o contatto della nave, del natante o del mezzo di trasporto terrestre contro qualsiasi elemento esterno diverso dall’acqua
  • Scarico delle merci in un porto di rifugio.

Condizioni di assicurazione

L’assicurazione viene concessa a condizione che l’autocarro / Container / cella frigorifera siano forniti di:

  • impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci durante tutte le fasi del trasporto, da mittente a destinatario
  • strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste
  • gruppo elettrogeno di continuità.

Durante il deposito in cella frigorifera, la stessa sia dotata di segnalatori acustici e/o visivi che consentano la tempestiva rilevazione e segnalazione di eventuali anomalie nella produzione del freddo e la segnalazione di tale anomalia al personale addetto, anche esterno, al fine di prevenire o limitare il sinistro

La mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a TOT ore (ogni assicuratore impone la sua da 6 a 24 ore).

Rischi esclusi

  • Errata regolazione del termostato
  • mancata o difettosa circolazione dell’aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente e/o caricatore
  • mancata pre-refrigerazione della merce, ove necessaria in relazione alla sua natura
  • mancata rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello stato di appartenenza, di transito o destinazione
  • mancata o errata indicazione della temperatura da mantenere durante il trasporto sui documenti di trasporto
  • rischi guerra, scioperi, terrorismo.

Come rendere l’operatività della garanzia coerente con le nostre necessità e aspettative?

  1. Ridurre breakdown di 24 ore previsto dalle clausole Frozen a 4/6 ore per i prodotti refrigerati o freschi, 8 ore per i prodotti surgelati o congelati.
  2. Se possibile, estendere ai rischi scioperi e guerra Institute War Clauses (Cargo) CL 385 ed. 1.1.09; Institute Strikes Clauses (Frozen Food) CL 265 1.1.86 e per le carni alla Frozen Food Extention Clause seppur con le prescrizioni per quanto riguardante il periodo di conservazione

Traversata marittima

Durante le traversate marittime l’assicurazione vale anche in caso di interruzione di corrente dell’impianto di generazione della nave, ma sempre che:

  • tale interruzione abbia avuto una durata continuativa di almeno 8 ore, comprovata da dichiarazione della nave
  • il contraente o l’assicurato elevi formale protesta nei confronti del vettore marittimo nei modi e nei tempi previsti dal contratto di trasporto.

Trasporto aereo

Agli effetti della validità della garanzia, la merce (escluse carni congelate) dovrà risultare stivata all’interno di un contenitore:

  • costruito con materiali isolanti (cella isotermica)
  • dotato di sistema di refrigerazione costituito da ghiaccio secco in quantità sufficiente a mantenere la temperatura a –  XXX°  per almeno 72 ore, o altro sistema che garantisca identico risultato
  • provvisto di termometro interno atto a registrare la temperatura durante tutto il viaggio.

L’Assicurato dovrà dichiarare alla Compagnia Aerea la natura della merce e segnalare sui documenti di trasporto l’obbligo di tenere la merce al freddo (keep Cool)

Errata regolazione del termostato

Includere il rischio di errata regolazione del termostato, quando si possa dimostrare che precise istruzioni per iscritto sono state date al vettore

Rischi di deposito

Estendere la copertura alla mancata o anormale produzione e/o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, causata da agenti esterni.

Clausola ideale

Esclusivamente per i trasporti eseguiti da Vettori terzi rispetto all’assicurato o al contraente del presente contratto - purché risulti documentato che precise istruzioni di mantenere la merce alla temperatura idonea alla perfetta conservazione sono state impartita al vettore -  prima dell’inizio del trasporto, il mancato rispetto delle condizioni stabilite dalle Clausole delimitanti la garanzia “Merci Deperibili” previste dalle Condizioni Generali di assicurazione non comporteranno esclusione al diritto di indennizzo, ma in tal caso gli scoperti e le franchigie previste in polizza si intenderanno elevati a xxxxxxxxxxxxxxx

Cosa fare in caso di sinistro?

Dimostrare che l’evento ricade tra i rischi assicurati e si è verificato durante il periodo di validità della Assicurazione

Inoltre bisogna osservare gli “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” previsto dal contratto vale a dire:

  • dare comunicazione del sinistro agli Assicuratori o all’intermediario (Agente o Broker) immediatamente o entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato
  • fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno
  • trasmettere agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile, una quantificazione del danno e tutti i relativi avvisi, notizie, reclami, documenti e atti giudiziari occorrenti a dimostrare la natura, le cause e l’ammontare del sinistro
  • compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile
  • tenere a disposizione degli assicuratori le tracce del sinistro.
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